Domande Frequenti sui Bandi Estate INPSieme e Corsi di Lingua all'estero 2026

Leggi attentamente qui se non vuoi fare errore quando inoltri la domanda o invii le comunicazioni successive a INPS

Domande generali sui bandi

In questa sezione rispondiamo alle FAQ che accomunano tutti e tre i bandi INPS, soprattutto per quanto riguarda i criteri di partecipazione al bando, DSU e ISEE, agevolazioni per disabili, genitori separati…

👉 Tutte le informazioni e le scadenze dei bandi INPSieme 2026 li trovi su questa pagina riassuntiva.

Puoi scaricare il PDF con le FAQ integrali di INPS da questo link.

Sì, a condizione che:

  • hai già maturato almeno 12 mesi di contribuzione
  • sei occupato al momento dell’invio della domanda
  • la supplenza deve essere vigente fino al rientro dal soggiorno (solitamente 30 giugno)

Il bando prevede che il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’utente dovrà richiedere la certificazione ISEE 2026 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.

Puoi usare la nostra guida all’ISEE precompilato per farti aiutare in questa fase.

No, sono accettati solo l’ISEE ordinario o minorenni.

L’acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all’interno del portale INPS, inserendo nel motore di ricerca la parola “ISEE” e selezionando tra i risultati l’opzione “Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l’ISEE”.

Sì, ma il sistema terrà buono l’ISEE (o la sua assenza) al momento dell’inoltro della domanda. Quindi, se lo hai rifatto dopo ed è inferiore a quello precedente, devi subito inoltrare un’altra domanda che cancellerà quella precedente.

No, rispetto allo scorso anno, i BES/DSA sono accumunati a tutti gli altri partecipanti e non godono più di un trattamento assimilabile ai disabili ex 104 comma 1.

No, solo i figli dei pensionati sono ammessi, non i nipoti. L’unica condizione è essere iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (o Gestione Fondo Postelegrafonici) da almeno 12 mesi. Deve esserci la trattenuta dello 0,15% sul cedolino della pensione.

Sì, ma nel caso di vittoria in entrambe le graduatorie, dovrai accettare il beneficio in solo una delle due.

Sì, in qualità di “genitore richiedente” e, in quanto orfana, sarà posizionata in cima alle graduatorie.

No, secondo quanto previsto negli ultimi due bandi. Tuttavia negli anni precedenti non era così e chi rinunciava veniva penalizzato. Il consiglio, quindi, è di accettare il beneficio solo se si è certi di partire.

No. Fanno eccezione solo gli studenti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza indennità di accompagnamento.

Due separate. Una per ciascun figlio.

No. Il numero di accompagnatori va inserito solo se risulti assegnatario del beneficio (vinci il bando) e dietro la presentazione della certificazione del medico curante, che va allegata alla documentazione.

No, l’acconto va restituito integralemente a INPS.

Tuttavia, dato che è obbligatorio stipulare un’assicurazione a copertura dell’annullamento, puoi dare scarico all’assicurazione e recuperare da lei i soldi restituiti a INPS.

– In sede di domanda non devi specificare nulla (solo controllare che la disabilità sia stata correttamente indicata da INPS)

Se vinci, devi chiedere al medico curante una certificazione con il numero di accompagnatori necesari, sapendo che il numero massimo è di 2 (per chi ha la 104 comma 3 o è invalido al 100% SENZA indennità di accompagnamento) e 3 per chi è invalido al 100% con indennità di accompagnamento.

– Se vinci, devi specificare, in sede di accettazione del beneficio, il numero di accompagnatori e caricare il contratto con indicato tale numero

– Quando parti devi scegliere esclusivamente tra accompagnatori famigliari O forniti dalla società accompagnatrice. Non sono accettati famigliari E forniti dalla società.

– Il numero degli accompagnatori in partenza può anche essere inferiore a quello indicato dal medico curante

– Devi tenere documentazione di viaggio di tutti gli accompagnatori perché dovrai allegarla nei documenti finali da inviare a INPS

Se cambi il numero di accompagnatori rispetto a quelli indicati al momento dell’accettazione del beneficio, devi chiedere una fattura aggiornata e andrà rifatto il conteggio con INPS per quanto riguarda il rimborso corretto.

  • Nel caso di parenti fino al III grado, il 70% del contributo del beneficiario
  • Se forniti dalla società organizzatrice, il 150% del contributo del beneficiario
  • Per studenti disabili ex legge 104 comma 1, NON sono previsti accompagnatori extra ma viene riconosciuto un 30% nel calcolo del rimborso.

Al momento di inoltrare la domanda il sistema INPS riconosce in automatico i voti, tu devi controllare solo che siano corretti. Ci sono però alcuni casi particolari:

  • I voti sono sbagliati: devi correggerli
  • È stato rimandato a settembre (e poi promosso): devi inserire i voti di giugno 2025
  • Ha completato la scuola all’estero (tipo Irlanda) dove i voti sono espressi in modo diverso: devi usare la tabella di conversione presente nel bando o, se espressi in %, la tabella di conversione che usa la scuola italiana, tipo quella sotto.

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.

INPS dovrebbe comunicare (tramite email o sms) la vittoria del bando. In ogni caso, a partire dal giorno di pubblicazione delle graduatorie, basta entrare nel portale welfare, aprire le singole pratiche e controllare la presenza della voce “assegnatario del beneficio” che significa “hai vinto”.

No, il contratto e la fattura devono essere necessariamente intestati al richiedente la prestazione.

Per questo, quando prenoti un soggiorno con Sale Scuola Viaggi, è importante che inserisci fin da subito i dati del dipendente pubblico che ha inoltrato domanda, in modo da non creare confusione ed errori con contratti e fatture.

Per effettuare la variazione delle coordinate bancarie, deve accedere sul Portale Welfare INPS all’Area riservata, nella sezione “Le mie domande”, accedere alla domanda e, nella cartella “dati pagamento”, inserire un codice IBAN di cui Lei risulti intestatario, ad esclusione dei libretti postali.

No, non sono ammesse dichiarazioni sostitutive anche in caso di smarrimento dei documenti attestanti il viaggio. Per questo è fondamentale fare subito una foto ai documenti di viaggio e inviarli a casa, in modo che, se anche si perdesse il telefono, qualcuno li ha comunque.

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Guida Facile INPSieme 2026 (da 13/1/26) (#83)

Domande su INPSieme Estero

No, sono esclusi soggiorni in famiglia e i soggiorni itineranti tramite trasporto marittimo, aereo e terrestre.

Per esempio una crociera oppure una settimana in una località e una in altra non sono compatibili INPSieme.

Fanno eccezione gite di intera giornata non superiori a due giorni continuativi, da effettuarsi esclusivamente entro i confini dello Stato nel quale è ubicata la struttura di destinazione contrattualizzata.

Quindi, da Siviglia (Spagna) si potrebbe fare una due giorni a Malaga (Spagna), ma NON andare a Lisbona (Portogallo) perché cambia lo Stato.

Per il calcolo della durata del viaggio si terranno in considerazione gli orari di partenza dei viaggi di andata e ritorno, con una tolleranza di max 36 ore c.a. qualora i tempi dei voli intercontinentali non consentano di rispettare la durata bisettimanale.

Tutti i voli dei nostri pacchetti sono stati studi

Il bando è destinato agli studenti iscritti nell’A.S. 2025/26 alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), indipendentemente dalla classe frequentata. Il soggiorno, finalizzato allo studio di una lingua straniera, potrà essere effettuato in Paesi europei ed extra europei, presso college, campus stranieri e strutture riservate a studenti, ovvero strutture turistiche.

Il beneficio Estate INPSieme all’estero 2026 è incompatibile con quello attribuito dal Programma ITACA per l’anno scolastico 2025/2026. Pertanto, nel caso in cui lo studente, assegnatario del contributo ITACA 2025/2026, risulti aver accettato la prestazione facendo transitare la pratica in stato VERIFICA DOCUMENTAZIONE, prevarrà il Programma ITACA e si provvederà d’ufficio all’esclusione del medesimo dalle graduatorie dei soggiorni studio all’estero. Il beneficio è, altresì, incompatibile con il Programma ITACA 2026/2027.
In caso di studenti della scuola secondaria di secondo grado disabili ex art.3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, il beneficio di cui al presente bando è, altresì, incompatibile con la fruizione del beneficio Estate INPSieme in Italia 2026.
Il beneficio è, altresì, incompatibile con il contributo relativo al Bando di Concorso INPS “Corso di lingue all’estero 2026” finalizzato alla certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il quadro Europeo di riferimento.

Deve accettare il contributo nel bando scelto, con le modalità descritte all’art. 8 dei rispettivi bandi; tale accettazione comporterà automaticamente la rinuncia irrevocabile al beneficio dell’altro bando. In caso di accettazione di un beneficio, lo studente sarà escluso dallo scorrimento delle altre graduatorie.

Nei paesi extra Unione Europea è autorizzato lo studio della lingua ufficiale o quella commerciale del luogo, da intendersi come quella più parlata nei settori del commercio e del turismo internazionale come risultante da fonti ufficiali.

Mentre nei paesi dell’UE è autorizzato lo studio della lingua ufficiale del luogo o un’altra lingua europea (in tale caso la scuola deve essere autorizzata all’insegnamento di altre lingue oltre a quella del paese di destinazione).

Domande su INPSieme Italia

Si, possono partecipare al concorso gli studenti che frequentano nell’anno scolastico 2025/2026, una qualunque classe della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) se disabili ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%.

In questo caso abbiamo un potenziale paradosso. Nel bando estero, infatti, un disabile ex legge 104 comma 3 o 1 ha l’età massima di partecipazione elevata a 23 anni. Nel bando Italia (art. 2 c. 2), invece, non se ne fa menzione ma si parla solo di “frequenta le scuole secondarie di secondo grado (superiori)”.

Questo porterebbe un 28 enne disabile che frequenta le superiori a NON poter partecipare al bando estero ma aver diritto a partecipare a quello Italia.

disabile art 104 e invalidi bando italia

No, devi confermare l’accettazione del contributo per la graduatoria che hai scelto, oppure rinunciare al beneficio.

Tuttavia, se vuoi comunque fare 10 o 15 giorni di soggiorno, puoi contattare il nostro call-center poiché, possiamo (in modo 100% accettato da INPS) erogare due fatture e contratti: uno per i 7 giorni / 8 notti di INPS e un altro per il restante periodo extra.

No, devi confermare l’accettazione del contributo per la graduatoria che hai scelto, oppure rinunciare al beneficio.

Il bando Italia, riservato agli alunni che frequentano le scuole elementari (a partire dalla seconda, anticipatari inclusi) o le medie (a prescindere dall’età dello studente).

Sì, perché il bando Italia è riservato agli alunni che frequentano le scuole elementari (dalla seconda) o le medie (a prescindere dall’età dello studente). Non si fa menzione di una età minima, quindi anche gli anticipatari sono ammessi.

Domande su Corsi di Lingua all'estero

Il beneficio è incompatibile con il Programma ITACA 2025/2026 e con il Programma ITACA 2026/2027. È, inoltre, incompatibile con il Bando Estate INPSieme in Italia 2026 riservato a studenti della scuola secondaria di secondo grado disabili ex art. 3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, con Bando Estate INPSieme all’estero 2026 e con il Bando Borse di Studio Corso di lingue in Italia ottenuto dallo studente per il rilascio dello stesso livello di certificazione della lingua per il quale si intende concorrere. Le incompatibilità sono dettagliatamente esposte all’art. 3 del bando.

In caso di ammissione al beneficio, sarà necessario allegare a sistema copia del documento attestante il possesso, alla data del 31 dicembre 2025,

No, la partecipazione dello studente è per un corso finalizzato alla certificazione di un livello di conoscenza della lingua per il quale l’Istituto non abbia già erogato un contributo a seguito di partecipazione al bando Corso di lingua all’estero e/o Borse di studio Corso di lingue in Italia e a conclusione del quale il beneficiario non abbia superato l’esame finale. Si specifica che è necessario sottoscrivere in procedura la dichiarazione che attesti la partecipazione dello studente ad un corso finalizzato alla certificazione di un livello di conoscenza della lingua, per il quale l’Istituto non abbia già erogato un contributo, a seguito di partecipazione al bando Corso di lingua all’estero, e a conclusione del quale il beneficiario non abbia superato l’esame finale.

Sì. Il bando prevede che i beneficiari frequentino, all’atto di presentazione della domanda, il secondo, il terzo, il quarto o il quinto anno della scuola secondaria

No, i 16 anni devono essere compiuti entro il 30 giugno 2026 compreso.

No. Per poter partecipare al bando è necessario che, alla data del 31 dicembre 2025, risultino titolari di certificazione della conoscenza della lingua straniera oggetto del corso pari almeno al livello B1, secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciata dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIM.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) è disponibile l’elenco degli enti certificatori riconosciuti da tale Ministero. Dovrà inoltre verificare che la certificazione sia stata conseguita secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR).

Devi accettare il contributo nel bando scelto, con le modalità descritte all’art. 8 dei rispettivi bandi; tale accettazione comporterà automaticamente la rinuncia irrevocabile al beneficio dell’altro bando.

Il Bando prevede che, successivamente alla conclusione del corso, sia allegato in procedura entro il entro il 15 febbraio 2027, pena la restituzione dell’acconto e decadenza dal beneficio, l’attestato riportante l’esito dell’esame relativo alla certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR). L’esame, effettuato per il rilascio dell’attestato e correlato necessariamente alla partecipazione al corso di lingua svolto nell’ambito del concorso, potrà essere sostenuto al termine del corso stesso nel paese straniero in cui si è frequentato il corso, ovvero in Italia, ma in ogni caso si dovranno prevedere i tempi necessari perché l’attestato sia caricato in procedura, a cura del richiedente, entro e non oltre il 15 febbraio 2027

No, non saranno considerati validi attestati rilasciati dopo la data del 15 febbraio 2027, seppure sugli stessi sia riportata una data di emissione antecedente al 15 febbraio 2027; pertanto, qualora alla data del 15 febbraio 2027, l’attestato non sia stato rilasciato seppure in presenza di esame sostenuto, non sarà consentito produrre tale documento dopo tale termine. In caso di mancata allegazione dell’attestato riportante l’esito dell’esame, sul saldo finale sarà trattenuto il 50% della somma spettante per il solo corso di lingua.

Se la documentazione in verifica non è già stata approvata dalla Sede territorialmente competente può rivolgersi alla stessa per verificare la possibilità di un rinvio in acquisizione. Se, invece, la documentazione è stata già approvata non è più possibile movimentare la pratica.

No. In caso di mancato sostenimento dell’esame per il riconoscimento della certificazione del livello della lingua oggetto del corso, il beneficio sarà revocato, con recupero della intera quota liquidata in acconto.

In caso di mancato superamento dell’esame di certificazione della lingua, sarà trattenuto dal saldo finale il 50% della somma spettante per il solo corso di lingua.

Sarà liquidato in favore del beneficiario un ulteriore contributo pari a euro 200 a titolo di corrispettivo per spese sostenute per l’iscrizione all’esame, solo in caso di superamento dell’esame di certificazione della lingua oggetto del corso, come risultante dalla certificazione allegata, secondo modalità e tempistiche indicate nel bando. Tale maggiorazione verrà erogata solo qualora il richiedente, entro e non oltre la scadenza del 15 febbraio 2027, abbia provveduto a caricare a sistema la certificazione del livello di conoscenza della lingua conseguito.

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