Condizioni Generali

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) PREMESSA La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23/4/1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE Il contratto, di cui ai programmi qui pubblicati aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione viaggio consegnata al consumatore e dallo schema di capitolato d’oneri tra le Agenzie di Viaggio e le Istituzioni scolastiche. Detto contratto sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonchè dal sovracitato Codice del Turismo D.Lgs 79/11 (artt 32-51)

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA. L’Organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’Organizzatore; 2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; 3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo; 4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore; 5. modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art.39 Cod. Tur). Al momento della conclusione del contratto l’Organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.

4) PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Cliente direttamente o presso l’Agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno forniti dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsiti a proprio carico prima dell’inizio del viaggio. (Art. 87, comma 2 Cod. Cons)

5) PAGAMENTI. La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’Agenzia intermediaria e/o dell’Organizzatore la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore.

6) PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

7) RECESSO DEL TURISTA. Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: – aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%; – modifica in modo significato di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: – ad usufruire di un pacchetto alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; – alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art.7, comma 2, verrà addebitato – indipendentemente dall’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma – l’importo della penale nella misura percentuale massima di seguito specificata (oltre al costo individuale della quota di gestione pratica e all’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi):

  • Fino a 31 giorni: 20%
  • Da 30 a 21 giorni: 30%
  • Da 20 a 11 giorni: 50%
  • Da 10 a 4 giorni: 75%
  • Da 3 a 0 giorni: 100% e per mancata presentazione alla partenza o chi decida di interrompere un viaggio già intrapreso.

La comunicazione di recesso dovrà pervenire tramite raccomandata A/R presso la sede dell’Organizzatore. Alcune tariffe aeree (sia di linea che low cost) prevedono una penale del 100% dal momento della prenotazione. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’Organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, sempre che ciò sia portato a conoscenza del consumatore nel termine di 15 giorni precedenti l’inizio dei servizi turistici, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel presente catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’Organizzatore che annulla restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9) SOSTITUZIONI. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: A) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; B) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; C) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

10) OBBLIGHI DEI TURISTI. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi, inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’Organizzatore, nonchè ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, etc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi, anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

12) REGIME DI RESPONSABILITÀ. L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

13) LIMITI DEL RISARCIMENTO. I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V. dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del Codice Civile

14) OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore ed il Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

15) RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio in loco, durante il soggiorno.

Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o al Venditore, entro e non oltre dieci giorni dalla data del rientro presso la località di partenza.

16) ASSICURAZIONI. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’Organizzatore o del Venditore speciali garanzie contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattia. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

17) FONDO DI GARANZIA. (art. 51 Cod. Tur.).

Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’Intermediario o dell’Organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.

18) FORO COMPETENTE. Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Rimini.

 

Addendum • Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

  1. A) Disposizioni normative I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
  2. B) Condizioni di contratto A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 7; art. 9 1° comma; art. 10; art. 14 1° comma; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggi o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI

DELL’ART. 17 DELLA LEGGE 06/02/2006 N. 38: la Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PRIVACY: si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

SCHEDA TECNICA

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Sale srl via Grassi 13 – Rimini. Autorizzazione n.52 del 30/05/2013. Programmi realizzati in conformità alla legge Regionale 7/2003

Garanzie Assicurative polizza RC Viaggi – polizza di RC del Tour Operator e dell’Agenzia Viaggi – Unipol Sai n.1/72930/319/136726278

VALIDITÀ DEL PROGRAMMA: 01/12/2017-31/12/2018. Le quote sono calcolate in base ai costi dei servizi, trasporti, imposte e tasse ed ai ambi di valuta in vigore a settembre 2017 (media)

Inviato al controllo al Comune di Rimini in data 21/09/2017

MATERIALE FOTOGRAFICO: Sale Viaggi, Sale Media, college.

PROGETTO GRAFICO, FOTOLITO E PRESTAMPA: Sale Media – Rimini

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